Norme

Disdetta canone rai

Il canone Rai non è un abbonamento, ma una tassa di possesso, e in quanto tale esistono delle leggi che ne regolano la disdetta. Vediamo insieme come richiedere legalmente la disdetta canone Rai.

di Redazione

14 settembre 2014

logo della rai, radio televisione italiana

Perchè è obbligatorio pagare il canone Rai

Il 31 gennaio scade il termine ultimo per pagare il canone Rai. Il canone Rai, il cui importo annuale è di 113,50 euro, deve essere obbligatoriamente pagato da tutti coloro che possiedono nella propria abitazione un televisore o un qualsiasi apparecchio adatto alla ricezione dei programmi televisivi, come previsto dal decreto-legge n.246 del 1938. Il canone Rai non è dunque un abbonamento per la fruizione di un servizio, ma una vera e propria tassa di possesso che va versata all'Agenzia delle Entrate. Coloro che detengono uno o più apparecchi televisivi e non pagano la tassa di possesso, sono soggetti a sanzioni amministrative che possono arrivare fino ad un massimo di 620 euro. Nonostante ciò, esistono diversi modi per non pagare legalmente il canone Rai, inviando un modulo di disdetta secondo la legge. Fonte: http://www.soldioggi.it

Suggellamento del televisore

Il primo caso in cui è possibile richiedere la disdetta del canone Rai è il suggellamento del televisore. Il contribuente, dovrà impegnarsi a non utilizzare più l'apparecchio televisivo, richiudendolo in un apposito involucro entro il 31 dicembre. Per poter procedere al suggellamento, è necessario inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: "Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 – Sat Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino". Nella raccomandata, il contribuente deve specificare che intende chiedere il suggellamento del proprio televisore ed indicare le sue generalità e il numero del suo abbonamento. Nella lettera di disdetta, è bene indicare anche la marca del televisore, la sua ubicazione e gli orari di disponibilità in cui gli organi competenti possono procedere al suggellamento dello stesso. Oltre alla disdetta, il contribuente deve effettuare un pagamento di 5,16 euro con vaglia postale intestato all'indirizzo di cui sopra.

Disdetta per cessione, furto o rottamazione dell'apparecchio televisivo

La seconda modalità che prevede la disdetta del canone Rai, è dichiarare la cessione, la rottamazione o il furto del televisore. In caso di cessione, il contribuente deve inviare una disdetta nella quale deve indicare le generalità del nuovo detentore dell'apparecchio. Se si vuole rottamare l'apparecchio, occorre portarlo presso una piattaforma di recupero di rifiuti ingombranti e farsi rilasciare una ricevuta di rottamazione. Anche in questo caso, bisogna inviare una disdetta indicando di non essere più in possesso del televisore e allegando la ricevuta di rottamazione. Infine in caso di furto, occorre inviare la disdetta in cui si dichiara di non possedere più il televisore ed allegare la copia della denuncia. In tutti i casi citati, non si paga alcun corrispettivo e la disdetta va effettuata tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: "Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121 Torino (To)"

Esenzioni canone Rai

La legge 248/2007 prevede l'esenzione dal pagamento del canone Rai per coloro che hanno compiuto 75 anni entro il termine di pagamento del canone e che abbiano un reddito inferiore ai 516,46 € mensili. Per godere dell'esenzione, i contribuenti non devono convivere con altri soggetti muniti di un reddito proprio. Per presentare la domanda di esenzione, è necessario scaricare e compilare il modulo presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate o richiederlo presso uno degli uffici presenti sul territorio. Una volta compilato, il modulo dovrà essere inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: "Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121 Torino (To)". Infine ricordiamo che chi non possiede un apparecchio televisivo ma guarda la tv tramite un computer, non è tenuto al pagamento del canone, secondo il comunicato Rai diffuso il 21/02/2012.

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