Norme

Il pignoramento immobiliare

Il pignoramento immobiliare: cvariate le norme che ad oggi regolano il pignoramento immobiliare, procedura tra le più dure che possano esistere verso tutti coloro che sono debitori verso altre persone o altre istituzioni.

di Redazione

05 ottobre 2014

Pignoramento di un immobile

Il pignoramento immobiliare

Per definizione, il pignoramento è un atto giuridico con cui prende il via un procedimento di espropriazione forzata. In particolare, come dice il nome stesso, il pignoramento immobiliare riguarda tutti gli immobili. Oltre al pignoramento immobiliare esistono anche quello dei beni mobili e quello definito presso terzi. Ricevere un atto di precetto, che precede e, comunque, avvisa dell'iniziata procedura di pignoramento, non è mai piacevole. In moltissimi casi, infatti, si assiste a lotte disperate per il mantenimento della propria casa. Ed il più delle volte colui che ha la peggio è proprio il debitore. Dal 2013, comunque, mediante un apposito Decreto Legge approvato dal Governo Italiano si sono avute delle importanti modifiche alle precedenti leggi che regolamentavano il pignoramento immobiliare e, ad oggi, vi sono particolari casi in cui questo procedimento non è più attuabile, specialmente se il debito contratto è nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Le norme sul regolamento immobiliare

Essendo un atto giuridico per definizione, le norme che regolano il pignoramento immobiliare sono contenute all'interno del Codice di Procedura Civile. In particolare, gli articoli di riferimento sono quelli compresi il 491 e il 497, appartenenti al Libro III (Del processo di esecuzione).Nel dettaglio le argomentazioni trattate in ogni articolo sono quelle citate di seguito, quali inizio del pignoramento (articolo 491), forma del pignoramento (articolo 492), pignoramenti su istanza di più creditori (articolo 493), pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario (articolo 494), conversione del pignoramento (495), riduzione del pignoramento (496), cessazione dell'efficacia del pignoramento (497).Anche gli articoli successivi, appartenenti al medesimo libro, sono inerenti alle norme che regolano il pignoramento e tutte le sue forme, e vi si trovano particolarità ed eccezioni che è utile conoscere nel caso si sia interessati da un procedimento del genere.

Pignoramento immobiliare Equitalia

Equitalia è definita come società a partecipazione pubblica. Tale partecipazione avviene al 51% dall'Agenzia delle Entrate e per la restante parte dall'INPS. Il suo compito è quello di riscuotere i tributi in tutta Italia, Sicilia esclusa. Per recuperare tutte le spese che Equitalia ha iscritto a ruolo e che non sono state ancora saldate, si ha il pignoramento e la successiva vendita all'asta (della casa nel caso del pignoramento immobiliare). Vi sono alcuni casi in cui, però, il pignoramento immobiliare di Equitalia (e in generale di tutte le Agenzie di riscossione) non è consentito. Questo accade se il debitore risiede anagraficamente (ovvero ha la residenza) nell'immobile interessato, se rappresenta la sua unica casa di proprietà e se non è considerata un'abitazione di lusso. In ogni caso, per pignorare l'immobile, Equitalia deve vantare un credito, nei confronti del debitore, superiore a 120 mila euro, e devono essere trascorsi almeno 6 mesi dall'ipoteca senza che il debito sia stato saldato.

Impignorabilità della prima casa

La Legge 9 Agosto 2013 n° 98, conosciuta come Decreto del Fare, ha apportato delle novità significative per quanto riguarda la pignorabilità o meno di un immobile.In particolare la prima casa non può più essere pignorata dalle agenzie di riscossione pubblica, ma soltanto da quelle private, come ad esempio dalle banche che vantano un credito a causa di un mutuo ipotecario non rispettato. Per non vedersi pignorata la propria casa, il Decreto stabilisce che deve trattarsi dell'unica casa in proprio possesso e che vi si debba avere la residenza anagrafica. L'immobile, poi, non deve appartenere alle categorie A/8 e A/9, ovvero a quelle categorie in cui per il catasto stanno le abitazioni di lusso (come ad esempio le ville).L'immobile che, inoltre, non è prima casa e potrebbe teoricamente essere pignorato, lo può essere solo a condizione che il debito da saldare superi i 120 mila euro e che siano trascorsi più di 6 mesi dall'ipoteca. E', inoltre, possibile la rateizzazione fino a 10 anni delle somme dovute al fisco, con la possibilità di non decadere dal beneficio della rateizzazione fino al salto di 8 rate. Fonte: http://www.arredamento.it

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