Norme

Iva acquisto prima casa

Le normative nel settore immobiliare sono abbastanza severe. E' indispensabile conoscerle bene tutte, in particolare quando si parla di Iva acquisto prima casa, che risulta agevolata.

di Redazione

07 ottobre 2015

Il sogno di una casa di proprietà

Il sogno di avere una casa di proprietà

Il sogno di avere una casa di proprietà accomuna davvero milioni e milioni di persone in tutto il mondo. Acquistare casa, da giovani e non, è sempre una scelta che andrà a condizionare per sempre tutto il resto della nostra vita, ovviamente in meglio, in quanto, come dicevano i nostri antenati, il mattone è sempre il migliore investimento. Tutti coloro che acquistano, però, una casa devono, per legge, pagare alcune imposte allo Stato che si differenziano principalmente in funzione di quale sia la tipologia di venditore a cui ci si è rivolti. Se il venditore è un privato si parla di una tassa nota come imposta di registro. Nel caso in cui, invece, il venditore sia il costruttore, si parlerà di Iva. Inoltre, tutti gli immobili destinati ad essere catalogati come prima casa saranno soggetti a determinate aliquote, che risulteranno aumentate per le abitazioni che non saranno adibite a prima casa. Ciò significa che, se nel primo caso, si beneficia dell'Iva acquisto prima casa agevolata, questo non sarà assolutamente possibile nel secondo caso, in cui l'imposta, invece, andrà pagata per intero.

Aliquote dell'Iva per l'acquisto della prima casa

Le imposte sull'acquisto di un immobile vanno pagate in maniera improrogabile. In particolare, riguardo alle aliquote dell'Iva acquisto prima casa è possibile affermare con certezza che, in base alle vigenti normative, essa risulta essere di tipo agevolato e pari solamente al 4%. Si tratta di un'agevolazione non di poco conto se soltanto si pensa che per un immobile ceduto, tale aliquota è più alta addirittura di 6 punti percentuali, fissandosi al 10%. L'aliquota agevolata, però, è fondamentale ribadire che è destinata solo ed esclusivamente alle abitazioni che risulteranno inquadrate come prima casa. Tale definizione vale anche per gli immobili ancora in costruzione, per l'acquisto simultaneo di due diversi appartamenti da riunire, successivamente, in uno solo e per i fabbricati rurali, a condizione che siano ritenuti abitabili e, quindi, idonei ad essere definiti come prima casa. Condizione indispensabile è, poi, che l'immobile non ricada tra gli edifici ritenuti di lusso, in base a quanto stabilito dal Decreto Legge 2 Agosto 1969.

Quali sono le imposte dovute sulla prima casa

Ma, in fin dei conti, quali sono le imposte dovute sulla prima casa? Innanzitutto è fondamentale sapere che queste imposte sono assolutamente differenti tra di loro a seconda che si acquisti questa prima casa da un privato o direttamente dal costruttore dell'immobile. Per gli acquisti effettuati in quest'ultima ipotesi, si riesce a beneficiare del regime fiscale di tipo agevolato, pagando solamente l'Iva acquisto prima casa al 4%. Le altre imposte, ovvero quelle di registro, l'ipotecaria e la catastale hanno un valore cosiddetto fisso e si attestano su 200 euro ciascuna. Se, nonostante si acquisti da costruttore, sono comunque trascorsi 5 anni dal momento in cui l'immobile è stato terminato, l'atto di compravendita non sarà, per legge, soggetto al pagamento dell'Iva. Sarà, invece, praticata l'imposta di registro, calcolata al 2% con le altre imposte diminuite a 50 euro cadauna. Per l'acquisto da privato, non vi è Iva da pagare, ma un'imposta di registro al 2% e relative imposte sempre pari a 50 euro. L'aliquota sale al 9% se l'immobile è classificato come appartenente alla classe di lusso.

Iva acquisto prima casa da costruttore

Non sono pochi coloro che, scegliendo casa, optano per l'acquisto direttamente dal costruttore dell'immobile stesso. In questo caso abbiamo visto che l'Iva da pagare è soggetta ad un'aliquota di tipo ridotto ed è pari al 4%. Vi sono, però, delle condizioni che è indispensabile rispettare per poter usufruire di questa particolare aliquota. Come anticipato, l'immobile non deve risultare appartenente alla categoria degli edifici di lusso, e quindi non deve essere iscritto nelle sezioni A/1, A/8 e A/9. L'acquirente, poi, non deve possedere un altro immobile all'interno del medesimo Comune in cui si trova la casa che sta acquistando e non deve avere acquistato sul territorio nazionale un'altra casa per la quale ha già usufruito dell'Iva agevolata. Ultima condizione è la residenza dell'acquirente che, entro 18 mesi dall'atto, deve risultare essere stata spostata nella casa in questione. Tutte queste condizioni devono assolutamente essere rispettate e verranno allegate all'atto di compravendita mediante apposite dichiarazioni compilate direttamente dal notaio.

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