Norme

Lo sfratto per finita locazione

Lo sfratto per finita locazione si ha quando l'inquilino, al termine del periodo previsto nel contratto, non riconsegna spontaneamente l'immobile al legittimo proprietario.

di Redazione

29 dicembre 2014

Sentenza di sfratto

Sfratto per finita locazione tempi

Alla data di scadenza prevista nel contratto di locazione, se non vi sono state proroghe, l'inquilino deve lasciare libero l'immobile. Se ciò non avviene il proprietario può rivolgersi al giudice che fisserà la data in cui il proprietario può intervenire con l'Ufficiale Giudiziario e la forza pubblica per procedere allo sfratto esecutivo, se l'inquilino non ha lasciato libero spontaneamente l'immobile. Generalmente il Giudice, nel fissare questo termine, tiene conto di alcuni fattori legati allo stato di famiglia e al reddito dell'occupante. Il termine fissato può essere prorogato su richiesta dell'inquilino fino ad un massimo di sei mesi, se l'immobile si trova in un Comune ad altà densità abitativa. Maggiore invece è la proroga prevista in caso di persone ultrasessantacinquenni, disoccupati, portatori di handicap o cassintegrati all'interno dello stato di famiglia. In questi casi, allegando la documentazione che attesti la particolare situazione, la proroga può essere concessa per ulteriori diciotto mesi. Solo al termine della proroga stabilita dal Giudice il proprietario potrà agire per ottenere il rilascio dell'immobile.

Procedura di sfratto per finita locazione

La procedura di sfratto per finita locazione viene compiuta dal proprietario dell'immobile per ottenere la sua restituzione al termine previsto nel contratto. Il proprietario può rivolgersi al Giudice, che fisserà la data in cui poter procedere con lo sfratto esecutivo, oppure all'avvicinarsi della scadenza chiedere una licenza per finita locazione. Con questa alternativa potrà, alla scadenza contrattuale, ottenere il rilascio coattivo dell'immobile. Su richiesta del proprietario il Giudice fisserà la data dell'udienza, a cui sarà chiamato anche l'inquilino. Se quest'ultimo non si presenta oppure si presenta e non si oppone, la data fissata dal Giudice per il rilascio dell'immobile costituirà il termine perentorio in cui il proprietario potrà agire anche con il supporto della forza pubblica per il rilascio. L'atto deve essere fatto pervenire all'inquilino prima della scadenza del contratto, in quanto oltre tale data il proprietario dovrà necessariamente chiedere lo sfratto per finita locazione.

Sfratto per finita locazione e morosità

Il proprietario di un immobile concesso in locazione può rientrarne in possesso alla data di scadenza prevista nel contratto o anticipatamente, se l'inquilino non rispetta gli impegni contrattuali presi. Il contratto di locazione infatti prevede un importo, solitamente mensile, concordato fra le parti a titolo di locazione, oltre ad eventuali spese condominiali o di altra natura a carico del locatario. In questo caso il proprietario può chiedere al Giudice la risoluzione del contratto per inadempienza, ed ottenere il rilascio dell'immobile oltre alla richiesta degli importi già maturati e non ancora saldati dall'inquilino. Se quest'ultimo si rifiuta di riconsegnare volontariamente l'immobile il Giudice potrà stabilire una data in cui il proprietario, con l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario e della forza pubblica, potrà effettuare lo sfratto esecutivo. Questa procedura vale anche per lo sfratto per finita locazione, anche se in questo caso l'inquilino potrà richiedere al Giudice una proroga per comprovate ragioni.

Licenza di sfratto per finita locazione

Se il proprietario ha necessità di abbreviare i tempi e poter ottenere alla scadenza contrattuale la restituzione dell'immobile locato, può tutelarsi anticipatamente con una licenza di sfratto per finita locazione. Lo sfratto esecutivo, se l'inquilino non rilascia l'immobile spontaneamente, potrà avvenire solo alla data di scadenza e il locatore non avrà diritto per richiedere le spese sostenute. Il vantaggio di questa formula speciale (unico caso di tutela anticipata previsto dall'ordinamento giuridico) permette di agire subito alla scadenza con l'esecuzione forzata. Per avere piena efficacia la licenza dovrà essere preceduta da un atto di citazione che, oltre all'intimazione, dovrà contenere anche la citazione per la convalida, da recapitare al locatario. La citazione dovrà indicare la data, l'ora e la sede in cui avrà luogo l'udienza, oltre all'avvertimento che in caso di assenza o di mancata opposizione il Giudice stabilirà la data di sfratto esecutivo.

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