Normative che regolano residenza e domicilio
Le normative che regolano la residenza sono quelle che fanno riferimento all’articolo 43 del Codice Civile italiano: la residenza di un soggetto è il luogo in cui il soggetto ha la sua dimora abituale ed è il comune in cui è iscritto dal punto di vista anagrafico. Sebbene talvolta parliamo usando allo stesso modo i termini di residenza e domicilio, la residenza, dal punto di vista legale, ha attinenza con l'abitare, ed è diversa dal domicilio. Quest’ultimo è invece definito come la sede degli affari e degli interessi della persona. Inoltre la residenza non ha a che fare necessariamente con quell'abitazione che è dichiarata come prima casa. Per la legislazione italiana la residenza si può riferire a un solo Comune, sia ai fini di una iscrizione del cittadino alle liste elettorali che per tutti gli altri tipi di benefici legali e fiscali a cui hanno diritto coloro che sono residenti in una determinata località. Al di fuori dell'Italia un determinato cittadino può anche avere la sua residenza in più Paesi.
Differenze
Secondo l’ordinamento italiano la residenza viene disciplinata dalle seguenti normative:· la Carta Costituzionale, articoli 2, 3 e 14;· il Codice Civile, articoli 43 e ss.;· la legge 1228 del dicembre 1954;· il D.P.R. 223 del 1989;· i D.Lgs. 286 del luglio 1998, articolo 29.La residenza quindi è costituita dai seguenti elementi:· un elemento oggettivo, cioè la permanenza del soggetto in un luogo determinato;· un elemento soggettivo, cioè la volontà di avere tale permanenza, che è desumibile dalla condotta del soggetto.Se si è in presenza dei due elementi, come è stabilito dalla Cassazione (sentenza n.1081/68), nasce per l'interessato il "diritto soggettivo" alla residenza. A colui che possiede uno degli elementi non viene richiesta né la proprietà di un immobile, né tanto meno un contratto per una locazione e neanche una dichiarazione che possa certificare un'ospitalità permanente.L'iscrizione nel registro anagrafico costituisce il presupposto per poter beneficiare dei diritti relativi riconosciuti dallo Stato, come il diritto al voto e all'assistenza sanitaria. Ciò rende questo diritto di residenza un diritto molto importante.
Differenza tra residenza e domicilio
Nel nostro gergo comune si usano spesso indistintamente i termini residenza e domicilio per indicare comunque il luogo nel quale si abita. Ma per la legge i concetti sono distinti. Diversamente dalla residenza, che presuppone anche la dimora e concerne aspetti di vita privata, l’istituto del domicilio si applica essenzialmente per questioni relative alla vita professionale. Secondo il primo comma dell’articolo 43 c.c., il domicilio di un soggetto è il luogo nel quale il soggetto stesso ha stabilito che sia la sede degli affari e interessi e può non coincidere con il luogo di residenza.L’individuazione di un domicilio deve essere fatta indicando la sede dell’attività. Secondo l’articolo 47 c.c. si può eleggere un domicilio speciale per atti o affari e l'elezione deve essere espressamente scritta.Ad esempio se occorre iniziare una causa, nel mandato per farsi rappresentare vi è anche l’elezione a domicilio presso lo studio dell’avvocato per ricevere le comunicazioni di quel procedimento. Il soggetto così rende noto agli interessati (giudice e controparte), che per quel procedimento il domicilio è eletto in una determinata sede.
Cambio di residenza e domicilio
Per legge è possibile fare sia il cambio di residenza che di domicilio. Per poter cambiare la residenza occorre fare una richiesta all'ufficio anagrafico del comune in cui si intende stabilire la residenza e il relativo certificato di residenza si può richiedere appunto all'anagrafe del comune in cui si è residenti. La residenza si può anche autocertificare.Invece per scegliere un domicilio non si ha l’obbligo di espletare nessuna formalità: non è prevista nessuna registrazione di domicilio. Perciò non esiste nessun certificato di domicilio. Se viene richiesta una attestazione del domicilio questa si può dichiarare attraverso la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.Si ricorda inoltre che il domicilio si può dichiarare solo per i cittadini che siano italiani e comunitari. Non possono dichiarare il domicilio cittadini extracomunitari poiché è un dato non attestabile né certificabile (articolo 3 del Dpr. 445/2000). Se, dopo la variazione della residenza o del domicilio si va ad occupare un immobile (in affitto o per ospitalità che sia superiore a un mese oppure per acquisto) occorre presentare una apposita comunicazione presso la Questura.