Pertinenze
Le pertinenze sono degli abbellimenti aggiunti a determinati oggetti o immobili, per volontà del proprietario, per migliorarne le prestazioni e quindi aumentarne il valore. Questi elementi aggiuntivi non devono però essere indispensabili per l'utilizzo del bene principale. Per portare alcuni esempi possiamo provare a pensare ad una soffitta, ad un garage, ad un box auto. Si tratta di beni di pertinenza di un immobile, aggiunti a quest'ultimo per aumentarne le prestazioni ed il valore, ma non indispensabili per l'utilizzo dell'immobile, il cui utilizzo può avvenire indipendentemente dalla loro presenza. Molto spesso anche il legislatore fa riferimento alle pertinenze, sia per i contratti di compravendita che per la tassazione degli immobili di proprietà. Vediamo insieme quali sono le disposizioni legislative previste in materia e qual è il significato di pertinenza.
Pertinenza significato e inquadramento giuridico
Abbiamo già visto che l'articolo 817 del Codice Civile stabilisce l'esatto significato di pertinenza ai fini fiscali e giuridici. A definire il termine di pertinenza ai fini fiscali è poi intervenuto l'articolo 13 del Decreto Legge 201/2011, stabilendo che si devono intendere pertinenze i magazzini e le soffitte (categoria catastale C/2), i box auto (categoria catastale C/6) e le tettoie (categoria catastale C/7). Tutti i benefici fiscali spettano, in abbinamento ad ogni immobile, per una sola pertinenza per categoria. Questo significa che, ad esempio, per l'acquisto di un immobile, spettano le agevolazioni di imposta come prima casa su una sola pertinenza di categoria C/2, una sola di categoria C/6 ed una sola di categoria C/7. Se si acquista un immobile con un garage ed una soffitta, spetteranno su entrambe le agevolazioni previste, mentre se l'immobile è dotato di due garage avremmo diritto al pagamento delle imposte prima casa solo su una pertinenza, mentre l'altra verrà tassata ad aliquota ordinaria.
box pertinenza prima casa: tassazione
Oltre che nella compravendita i box e le pertinenze di un'abitazione principale godono dei benefici fiscali anche sulle tassazioni annuali. Prima l'I.C.I. poi l'I.M.U. e adesso la TASI infatti prevedono per una pertinenza per ogni categoria la stessa aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale e consentono di usufruire delle detrazioni spettanti fino a concorrenza delle stesse. Questo significa che una abitazione, dove il contribuente abbia la residenza, con garage e soffitta potrà avere su tutte e tre le unità l'aliquota agevolata prima casa e usufruire della detrazione prevista dal proprio Comune. Chi invece risiede in un immobile con due garage potrà beneficiare delle agevolazioni solo su una pertinenza, in quanto non sono ammesse due pertinenze appartenenti alla stessa categoria catastale per un unico immobile.
abitazione principale e pertinenze
Dal 2013 è stata abolita l'IMU abitazione principale e pertinenze. L'imposta continua invece a gravare sulle unità immobiliari tenute a disposizione del proprietario. La disciplina in materia di IMU, fino al 2013 quando è stata completamente abolita per le abitazioni principali, seguiva i parametri già precedentemente impostati per le altre imposte, prevedendo che una pertinenza per ogni categoria catastale usufruisse della stessa aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale. Accadeva così che, in caso di unità immobiliare adibita ad abitazione del contribuente e corredata da cantina, garage e soffitta, tutte le unità potessero usufruire delle aliquote prima casa e relative detrazioni stabilite dal Comune. Questo avveniva anche se una o più unità non si trovavano nello stesso edificio ma nelle vicinanze. Al contrario, chi disponeva di una unità immobiliare con due cantine, poteva usufruire delle aliquote prima casa solo per una pertinenza, mentre l'altra veniva tassata ad aliquota ordinaria.